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Contributo allo studio sul dualismo giurisdizionale

Contributo allo studio sul dualismo giurisdizionale

  • ISBN: 9788849532838
  • Editorial: Edizioni Scientifiche Italiane
  • Lugar de la edición: Napoli. Italia
  • Colección: Diritto e processo amministrativo. Quaderni
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 23 cm
  • Nº Pág.: 229
  • Idiomas: Italiano

Papel: Rústica
39,34 €
Sin Stock. Disponible en 5/6 semanas.

Resumen

l lavoro cerca di dimostrare l’infondatezza dell’orientamento che ritiene che si vada verso il superamento dei cc.dd. criteri di riparto e della differenza tra “attribuzione” e “ripartizione”, oltre che della distinzione tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, confutando anche l’opinione di chi sostiene che quest’ultima viene, oggi, a connotarsi come un potere specifico esercitabile nell’ambito dell’unitaria funzione giurisdizionale. Vengono, poi, indicate le ragioni per le quali non si ritiene meritevole di accoglimento l’opinione di chi ha sostenuto, anche di recente, che sia auspicabile un’unità della giurisdizione da un punto di vista non solo funzionale ma anche organizzativo. Per respingere, poi, alcune criticità dell’indipendenza del g.a. (criticità richiamate insistentemente dai fautori della giurisdizione unica), si espongono i motivi per i quali si ritiene che la Costituzione ed il legislatore ordinario abbiano delineato un adeguato sistema di tutela dell’indipendenza del giudice amministrativo. Lo studio, inoltre, cerca di dimostrare, da un lato, che di unità della giurisdizione tutt’al più si può parlare solo sotto il profilo funzionale e non anche sotto quello organizzativo, dall’altro lato, che la tendenza all’espansione della giurisdizione ordinaria costituisce, in definitiva, un vero e proprio tentativo della Corte di Cassazione, nella sua più elevata composizione, di introdurre in via di fatto – senza le imprescindibili preventive riforme costituzionali – una giurisdizione unica anche sotto il profilo organizzativo-strutturale. Vengono, infine, indicate le considerazioni in base alle quali un rilevante contributo alla soluzione di quanto sopra accennato possa venire dal superamento della scelta ormai anacronistica della Corte di Cassazione come giudice dei conflitti, prevedendo in tal caso un organo a composizione mista.

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